Buoni postali: Lecita riduzione dei tassi per titoli sottoscritti prima del 1986

Esclusa la retroattività in senso proprio dell’applicazione sopravvenuta in peius dei tassi d’interesse (Corte Costituzionale, sentenza n. 26/2020)

È in parte inammissibile ed in parte infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale, di banco posta e di telecomunicazioni), come modificato dall’art. 1 del Decreto legge 30 settembre 1974, n. 460, convertito con modificazioni in Legge 25 novembre 1974 n. 588, e successivamente abrogato dall’art. 7 del D.lgs. n. 30 luglio 1999, n. 284, così come sollevata in relazione agli artt. 3, art. 43 ed art. 47 Cost.

Con la sentenza n. 26 del 20 febbraio 2020, il Giudice delle leggi ha escluso che l’art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 si ponga in contrasto con i principi costituzionali donde è legittima la riduzione unilaterale dei tassi di interesse sui buoni postali fruttiferi sottoscritti prima del 1.07.1986.

La vicenda trae origine dall’opposizione proposta avverso un decreto ingiuntivo con il quale l’ingiunta è stata condannata al pagamento delle somme residue che si assumevano dovute in favore di due risparmiatori, i quali avevano sottoscritto nel 1983 tre buoni fruttiferi postali dell’importo di circa 1 milione di lire. Nel 2003, gli investitori avevano però riscosso una somma inferiore rispetto a quella che si aspettavano in base ai tassi di interesse previsti al momento della sottoscrizione dei titoli, donde hanno ritenuto di promuovere l’azione monitoria.

Nell’ambito del giudizio di opposizione è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 in forza del quale in passato era possibile introdurre, con decreto del Ministero del Tesoro assunto di concerto con il Ministero delle Poste e le Telecomunicazioni, modifiche peggiorative dei tassi di interesse ad una o più serie di buoni postali fruttiferi emesse precedentemente al decreto ministeriale stesso.

Il Giudice rimettente ha evidenziato che la questione è rilevante in quanto l’applicazione dell’art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 comporterebbe che i tassi di interessi da riconoscersi ai risparmiatori non sarebbero quelli indicati nelle tabelle riportate a tergo dei buoni bensì quelli meno favorevoli introdotti dal D.M. 13 giugno 1986.

Il problema è rimasto anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 7 del D.lgs. 30 luglio 1999 che, abrogando quando disposto dall’art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, ha previsto che i successivi decreti ministeriali, aventi ad oggetto la nuova disciplina dei buoni fruttiferi postali, potessero estendere le nuove norme, ove più favorevoli, ai rapporti già in essere.

Il successivo D.M. 19 dicembre 2000 non ha incluso, tra le disposizioni estese ai buoni precedentemente emessi, quelle relative alla misura del saggio di interesse e viceversa ha dichiarato integralmente applicabili le disposizioni previgenti. Per poter determinare il saggio da applicare era pertanto necessario fare riferimento a quello introdotto dal D.M. 13giugno 1986 che risultava meno favorevole per i risparmiatori.

Per il Giudice rimettente, la previsione contenuta nell’art 173 del D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 che consente di estendere con efficacia retroattiva le modificazioni dei tassi di interesse disposte per le serie di nuove emissione non apparirebbe pertanto ragionevole e violerebbe interessi di rango costituzionale ponendosi in contrasto con gli artt. 3 e 47 Cost. Si assisterebbe difatti ad un ingiustificato sacrificio dell’aspettativa di chi, avendo già sottoscritto i buoni, avesse fatto ragionevole affidamento sul tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione.

Il Giudice de quo ha inoltre rinvenuto la sussistenza della violazione dell’art. 3 Cost anche nella ingiustificata disparità di trattamento che ne sarebbe derivata rispetto alla disciplina delle variazioni in peius dei tassi di interesse bancario e art. 117 e art. 118 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.) poiché il mutamento peggiorativo dei saggi dei buoni fruttiferi risultava disposto senza la previsione della necessaria sottoscrizione per accettazione da parte dei titolari dei titoli e senza la necessaria comunicazione al domicilio dei titolari dei buoni allo scopo di consentire loro di poter esercitare tempestivamente il diritto di recesso.

La disposizione ex art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 si porrebbe infine in contrasto anche con l’art. 47 Cost. poiché scoraggerebbe il ricorso al risparmio postale in ragione della possibilità di estendere retroattivamente le variazioni dei tassi di interesse con il rischio di una modifica in senso peggiorativo delle condizioni esistenti senza le garanzie di trasparenza apprestate per il risparmio esistenti presso gli istituti di credito.

Fonte: https://www.altalex.com/documents/news/2019/02/18/buoni-postali-ennesimo-scacco-alla-tutela-del-risparmio Articolo di Leonardo Serra