Coronavirus, bonus vacanze

Che cos’è?

È un contributo economico fino a 500 euro (previsto dall’art. 176 del Decreto Rilancio, DL n. 34 del 19 maggio 2020) da utilizzare per le vacanze in Italia.

Chi può richiederlo?

Le famiglie con ISEE fino a 40.000 euro. Per il calcolo dell’ISEE è necessaria la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo.

Quanto vale?

L’importo del bonus dipende dalla numerosità della famiglia:

  • 500 euro per le famiglie di 3 o più persone
  • 300 euro per le famiglie di 2 persone
  • 150 euro per le persone singole

Si tratta di un credito d’imposta che va speso per l’80% sotto forma di sconto per il pagamento del servizio turistico, e per il 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi. Quindi con un bonus da 500 euro lo sconto massimo è di 400. Gli altri 100 euro sono riconosciuti come credito Irpef.

Quando posso richiederlo?

Deve essere richiesto e speso tra l’1 luglio e il 31 dicembre 2020.

Presso quali strutture posso utilizzarlo?

Presso alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia. Deve essere speso in un’unica soluzione.

Come faccio per ottenerlo?

Il bonus potrà essere richiesto ed erogato soltanto in forma digitale. È necessario essere in possesso di un’identità digitale SPID oppure di una CIE 3.0 (carta d’identità elettronica).

Per richiedere l’agevolazione bisogna installare l’app “IO”, resa disponibile da PagoPA, a cui si accede con l’identità digitale SPID o la carta d’identità elettronica. L’app fornirà un codice univoco e un QR-code da utilizzare per spendere il bonus, e indicherà l’importo dello sconto, quello del credito d’imposta, l’elenco di tutti i componenti del nucleo familiare e il periodo entro cui è possibile utilizzare il bonus. Per usufruirne, al momento del pagamento bisognerà comunicare all’albergatore il codice univoco generato dall’app IO o mostrare il QR-code.

Quali sono le condizioni d’utilizzo?
  • Può essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare (anche diverso dalla persona che lo ha richiesto).
  • Deve essere speso in un’unica soluzione, presso una sola struttura turistica ricettiva italiana.
  • Il soggiorno o servizio turistico deve essere documentato da fattura, documento commerciale, scontrino o ricevuta fiscale, in cui sia indicato il codice fiscale della persona che usufruisce dello sconto.
  • Il pagamento del soggiorno deve avvenire senza l’intervento o l’intermediazione di portali o piattaforme diversi da agenzie di viaggio o tour operator.
Altre informazioni

La legge n. 77 del 18 luglio 2020 di conversione del decreto Rilancio (d.l. 19 maggio 2020, n. 34) ha prolungato il periodo di validità dei voucher sostitutivi di biglietti e pacchetti turistici, compresi quelli già emessi alla data di entrata in vigore della legge di conversione, da 12 a 18 mesi.

Decorsi 18 mesi dall’emissione del voucher senza che questo sia stato utilizzato, entro 14 giorni dalla scadenza del voucher stesso, è previsto il rimborso dell’importo versato.

ATTENZIONE. Per quanto riguarda i voucher relativi ai contratti di trasporto aereo, ferroviari e marittimo, il rimborso può essere richiesto già decorsi 12 mesi dall’emissione e viene corrisposto entro 14 giorni dalla scadenza.

L’allentamento delle restrizioni nella circolazione dei passeggeri – in Italia e a partire dal 3 giugno 2020 nell’area europea Schengen, Regno Unito e Irlanda del nord – ha fatto venire meno i requisiti per l’applicabilità di quanto previsto dall’art. 88 bis della l. 27/2020 del 24 aprile 2020 di conversione del Decreto Cura Italia che prevedeva il diritto delle compagnie aeree e navali e, in generale dei vettori, di assegnare un voucher invece di erogare un rimborso.

In ambito di trasporto aereo, con il DPCM dell’11 giugno 2020 è stata inoltre introdotta la possibilità per i vettori aerei di non mantenere il distanziamento di un metro tra i passeggeri.

In caso di cancellazione di viaggi già prenotati con partenze in estate, i consumatori hanno oggi pertanto diritto all’applicazione di quanto previsto al livello comunitario, ovvero rimborso del prezzo pagato ed eventuali risarcimenti (es. compensazione pecuniaria).

ADiC Umbria APS affiliata a Movimento Consumatori Nazionale ti informa. Se avete difficoltà i nostri avvocati sono a Vostra disposizione.